Nuovi Scenari del Diritto di Famiglia - Vizio procedurale per il Tribunale di Grosseto
Vizio procedurale per il Tribunale di Grosseto, no alla trascrizione del matrimonio gay
Sentenza della Corte di Appello di Firenze del 19 settembre 2014 Pres. Rel. Giulio De Simone: declaratoria della nullità del Decreto del Tribunale di Grosseto e remissione al primo giudice ex art. 354 codice procedura civile. Ordine di Trascrizione di matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani del medesimo sesso.
Il Centro Studi "Sistema Famiglia" dell'Associazione Circolo Piscogiuridico, in persona del Presidente Avv. Giorgio Vaccaro, osserva come dietro il primo divorzio lampo in Veneto vi sia un lavoro ed una attenzione che supera senz'altro le 3 ore indicate!
Infatti non bisogna dimenticare che il Decreto 132 del 2014, mentre consente finalmente la "degiurisdizionalizzazione" di tutte quelle istanze che non ha senso che passino per il tramite del Tribunale civile ingolfandolo, in merito agli accordi per la separazione consensuale o a quelli per il divorzio congiunto (in assenza di figli da tutelare) riconosce la necessità che, ove esistano "patti di trasferimento patrimoniale" tra gli ex, sia necessario, a tutela di entrambe le parti, che l'accordo passi per il tramite della "negoziazione assistita" svolta dai rispettivi Avvocati di fiducia.
Tra i cosiddetti "patti di trasferimento patrimoniale" infatti dobbiamo ricordare come possano essere ricompresi anche quelli che prevedono un trasferimento "della proprietà immobiliare" in favore dell'uno o dell'altro coniuge, sfruttando la ridotta tassazione che è connessa alla
Separazione od al Divorzio.
Non può certamente avere altro senso, infatti, la norma, contenuta nel Decreto richiamato, che prevede come "l'accordo raggiunto a seguito della convenzione, produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali" .
Le agevolazioni fiscali, connesse al trasferimento immobiliare, in buona sostanza, devono ritenersi estensibili anche alle separazioni ed ai divorzi frutto di una "negoziazione assistita" tra i coniugi per il tramite dell'atto dei loro Avvocati.
FONTE: Il Sole 24 Ore